CBAM: l’avvio del periodo definitivo e l’obbligo di ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato

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Gaetano Salvioli

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Partner dell'International Tax Group, sono a capo del dipartimento fiscale in Italia presso la sede di Milano ed insieme a colleghi capaci ed esperti offriamo ai nostri clienti soluzioni studiate su misura per loro.

A decorrere dal 1º gennaio 2026, ha formalmente avuto inizio il periodo definitivo del Regolamento (UE) 2023/956 – il cosiddetto Regolamento CBAM, che ha introdotto un Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism) sulle importazioni nell’UE – a seguito delle modifiche e semplificazioni introdotte dalla normativa europea alla fine dello scorso anno.

Nonostante la riduzione dell’ambito di applicazione del Regolamento, rispetto alla versione originaria pubblicata nel 2023, molti importatori dell’UE saranno già soggetti a significativi obblighi di conformità nel 2026, sebbene i requisiti più rilevanti si concretizzeranno nel 2027.

Obbligo di ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato

Nel 2026, gli importatori dell’UE di merci CBAM — ossia cemento, energia elettrica, fertilizzanti, ferro, acciaio e alluminio, come elencati nell’Allegato I del Regolamento CBAM — che superano la soglia annua de minimis (attualmente fissata a 50 tonnellate di massa netta all’anno) devono ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato.
Tale status è rilasciato a seguito di una procedura autorizzativa presso l’autorità nazionale competente e costituisce un requisito essenziale per l’importazione di merci CBAM nell’UE.

A tal riguardo, occorre evidenziare alcuni punti chiave:

  • A partire dal 1º gennaio 2026, non è più possibile importare merci CBAM qualora l’importatore non abbia almeno presentato una domanda per ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato.
  • Gli importatori che non abbiano ancora ricevuto l’autorizzazione possono continuare a importare merci CBAM, a condizione che la domanda sia stata presentata entro il 31 marzo 2026.
  • I rappresentanti doganali indiretti sono tenuti a ottenere lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato indipendentemente dal fatto che l’importatore rappresentato rientri o meno al di sotto della soglia annua de minimis.

Preparazione alla raccolta dei dati sulle emissioni e all’acquisto dei certificati CBAM

Il 2026 sarà inoltre un anno cruciale per gli importatori al fine di decidere come raccogliere i dati relativi alle emissioni di carbonio incorporate nelle merci CBAM.

Sebbene l’obbligo di acquistare i certificati CBAM abbia inizio nel 2027, gli importatori saranno tenuti, entro settembre 2027, a presentare la dichiarazione CBAM annuale relativa alle importazioni di merci CBAM effettuate nel corso del 2026. Per tali importazioni, sarà necessario acquistare certificati CBAM al fine di compensare le corrispondenti emissioni incorporate.

A tal fine, possono essere utilizzate due metodologie alternative per il calcolo delle emissioni incorporate e la determinazione del numero di certificati CBAM da restituire:

  • Dati effettivi: gli importatori possono fare affidamento sui dati relativi alle emissioni effettive forniti dai propri fornitori. Tali dati devono essere verificati da un verificatore terzo, accreditato da un organismo nazionale di accreditamento.
  • Dati predefiniti: in alternativa, gli importatori possono utilizzare i valori predefiniti forniti dalla Commissione europea. Tali valori non richiedono una verifica da parte di terzi, ma generalmente comportano costi più elevati, in quanto includono maggiorazioni punitive che riflettono stime prudenti delle emissioni incorporate.

Una volta selezionata la metodologia, gli importatori dovranno implementare un sistema contabile dedicato in grado di garantire che, a partire dal 1º gennaio 2027, entro la fine di ciascun trimestre, siano stati acquistati certificati CBAM in misura corrispondente ad almeno il 50% delle emissioni incorporate nelle merci CBAM importate nel periodo di riferimento.

In questo contesto, il 2026 non dovrebbe essere considerato un anno transitorio in cui rimanere in attesa. Al contrario, rappresenta l’anno in cui gli importatori devono organizzare i processi interni, la governance e i flussi di dati al fine di rispettare gli obblighi già applicabili ed essere pienamente preparati e operativi per il 2027.

Assistiamo le imprese nella gestione di complessi quadri normativi che incidono sulle catene di approvvigionamento internazionali in tutti gli Stati membri dell’UE e supportiamo gli importatori nella strutturazione e nell’attuazione di strategie di conformità al CBAM, comprese le procedure di autorizzazione, la gestione dei dati sulle emissioni e l’integrazione operativa dei requisiti CBAM nei processi esistenti di conformità doganale e commerciale.

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