Bird & Bird vince al T.A.R. Basilicata per un parco eolico del Gruppo Macchia

Con un team composto dal partner Simone Cadeddu, dal counsel Jacopo Nardelli e dall’associate Camilla Triboldi, che ha lavorato in sinergia con Francesco Ciampa (responsabile affari legali del Gruppo Macchia), Bird & Bird ha assistito in un contenzioso davanti al T.A.R. Basilicata Monte Raitiello S.r.l., una società del Gruppo Macchia che sta sviluppando un parco eolico in provincia di Potenza.

In particolare, Bird & Bird ha ottenuto dal T.A.R. l’annullamento della determina con cui, poco dopo aver approvato l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su tutte le aree interessate dall’impianto di Monte Raitiello S.r.l., su istanza del Comune di Muro Lucano, la Regione Basilicata ha adottato un provvedimento qualificato come “rettifica”, con cui ha eliminato il vincolo di esproprio da quattro particelle. La giustificazione addotta dalla Regione è che, essendo gravate da usi civici, tali particelle non fossero espropriabili.

Accogliendo il ricorso di Monte Raitiello S.r.l., con la sentenza n. 95/2025 il T.A.R. Basilicata ha annullato la delibera regionale, ritenendola illegittima sotto due profili.

In primo luogo, il T.A.R. ha riconosciuto che – al di là della denominazione scelta dalla Regione – l’atto regionale fosse da qualificare come annullamento in autotutela e non come rettifica, in quanto esso era diretto ad eliminare un presunto vizio di legittimità del provvedimento precedente e non un mero errore materiale dello stesso. Di conseguenza, la Regione avrebbe dovuto inviare a Monte Raitiello S.r.l. la comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado e motivare in merito all’apprezzamento dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela, cose che invece non aveva fatto.

Inoltre, il T.A.R. ha chiarito come la circostanza che un’area interessata da un impianto eolico sia gravata da usi civici non escluda tout court la possibilità di espropriarla, in quanto “l’art. 4 del D.P.R. n. 327/2001 non prevede il divieto assoluto di assoggettare ad espropriazione beni gravati da uso civico, invero contemplando espressamente, al comma 1-bis, tale eventualità qualora ‘l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico’”. Quindi, se intende impedire che un’area interessata da usi civici sia espropriata per realizzare un impianto eolico, l’Amministrazione deve motivare in maniera adeguata circa l’incompatibilità tra l’opera da realizzare e l’uso civico stesso.

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