Linee Guida dell’AGCOM per la predisposizione dei termini e delle condizioni dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca

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Gian Marco Rinaldi

Counsel
Italia

Sono un avvocato delle tecnologie dell'informazione, membro del Tech & Comms Group di Milano.

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Niccolò Anselmi

Senior Associate
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Sono un avvocato presso la sede milanese di Bird & Bird, specializzato in proprietà intellettuale e diritto della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni.

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Marta Breschi

Associate
Italia

Sono un avvocato del Dipartimento di Information Technology e di Proprietà Intellettuale.

Il 30 novembre 2022 sono state pubblicate le Linee Guida dell’AGCOM per la predisposizione dei termini e delle condizioni dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca in linea con quanto previsto nel Regolamento EU 2019/1150.

Come noto, a partire dal 12 luglio 2020 le previsioni del Regolamento EU 2019/1150 (“Regolamento P2B”) si applicano al contenuto dei termini e delle condizioni dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca rispettivamente nei confronti di utenti commerciali1 e utenti titolari di siti web aziendali2

Il Regolamento P2B prevede che i termini e le condizioni dei fornitori di cui sopra contengano, tra le altre, previsioni sul posizionamento di beni e servizi offerti nel web (c.d. ranking online), su eventuali trattamenti differenziati applicati a questi ultimi nonché su meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il 30 novembre 2022 l’AGCOM ha pubblicato le “Linee Guida per l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (EU) 2019/1150” (“Linee Guida”) con l’obiettivo di fornire indicazioni di dettaglio per la predisposizione dei termini e delle condizioni, da parte dei fornitori dei servizi sopra indicati, in linea con quanto previsto nel Regolamento P2B.

L’AGCOM ha altresì istituito il “Tavolo tecnico per l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150” per individuare soluzioni in ordine a eventuali criticità applicative del Regolamento P2B, nonché per monitorare l’effettiva implementazione dello stesso. 

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario, per i fornitori di servizi di intermediazione online e per i motori di ricerca che forniscono i propri servizi rispettivamente a utenti commerciali e utenti titolari di siti web aziendali, rivedere le proprie condizioni commerciali sulla base delle Linee Guida.

Il nostro Studio è a disposizione per supportarVi nella predetta attività di revisione e fornire approfondimenti sugli orientamenti espressi dall’AGCOM nelle Linee Guida.

 


1Si intendono i privati che agiscono nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali oppure le imprese che offrono beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online.
2Si intende una persona fisica o giuridica che usa una interfaccia online - vale a dire un software, inclusi un sito web o una parte di esso - e applicazioni, incluse quelle mobili, per offrire beni o servizi ai consumatori.

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