Dal 18 dicembre 2025 entra in vigore l’art. 47 l. 2 dicembre 2025 n. 182 (Legge Semplificazioni).
Questo articolo modifica l’art. 92 legge autore (l. 1941 n. 633) ed estende il periodo di protezione delle fotografie non creative o semplici da 20 a 70 anni dalla produzione della fotografia. L’autore di fotografie non creative o semplici è titolare di un diritto connesso (ex art. 87ss l.a.).
È un diritto esclusivo di minore intensità rispetto al diritto di autore esistente sulle fotografie creative, per contenuto (è questione interpretativa aperta se nel diritto connesso rientrino o meno l’elaborazione ed i diritti morali), durata e condizione della tutela. Sono semplici le fotografie risultato della sola abilità tecnica del fotografo senza dunque una sua impronta creativa.
L’obiettivo dichiarato dal legislatore è di fornire un livello di protezione più elevato al risultato del lavoro del fotografo e di premiare così i processi di realizzazione dei materiali fotografici che spesso richiedono particolari abilità anche in fase di post-produzione.
L’estensione sembra volta a valorizzare per questa via la fotografia professionale in contrapposizione ai materiali fotografici che chiunque può realizzare agevolmente grazie a strumenti tecnologici molto avanzati facilmente accessibili (come gli smartphone multimediali). Di qui l’intento di assottigliare modificando la durata la distinzione (che comunque resta) a livello di protezione tra le fotografie creative e quelle semplici.
L’art. 47 l. 2025 n. 182 nulla dice se il nuovo termine di protezione si applica anche alle fotografie del passato, ed in particolare a quelle già in pubblico dominio per decorso dei 20 anni. Se fosse così la nuova durata potrebbe avere un impatto soprattutto sulla gestione ed utilizzazione degli archivi fotografici: perché la fotografia in pubblico dominio (liberamente utilizzabile) potrebbe essere richiamata in protezione e quella prossima ad esserlo vedere la sua tutela protarsi nel tempo.
Ciò comporta delicate questioni a cui il legislatore non dà tuttavia risposta di contemperamento degli interessi tra i titolari del diritto eventualmente risorto e gli utilizzatori che hanno fatto legittimo affidamento sulla caduta in pubblico dominio delle fotografie semplici; ed altrettanto delicate questioni contrattuali tra il fotografo ed il cessionario dei suoi diritti ancora protetti, ad esempio: chi beneficia della estensione della durata della protezione, il fotografo ha diritto eventualmente ad un compenso aggiuntivo?