Pubblicato il tanto atteso Regolamento sull'Intelligenza Artificiale

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Gian Marco Rinaldi

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Sono un avvocato delle tecnologie dell'informazione, membro del Tech & Comms Group di Milano.

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Marta Breschi

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Sono un avvocato del Dipartimento di Information Technology e di Proprietà Intellettuale.

Il 12 luglio 2024 è stato pubblicato il Regolamento 2024/1689 (c.d. Artificial Intelligence Act” o “AI Act”), primo testo di legge al mondo che regolamenta in modo organico la fornitura e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale.

Dopo oltre tre anni di discussione in sede europea, da oggi l’AI Act è finalmente legge.

Ripercorriamo di seguito i principi normativi fondamentali e gli aspetti operativi ai quali le aziende dovranno prestare attenzione.

L’AI Act individua diverse categorie di soluzioni di intelligenza artificiale sulla base, tra gli altri, delle relative caratteristiche tecniche, del possibile impiego e del contesto di utilizzo.

Vengono così identificate le pratiche di intelligenza artificiale del tutto vietate dall’ordinamento e i sistemi di IA "ad alto rischio". Per questi ultimi sono previsti molteplici requisiti, adempimenti e obblighi in capo ai fornitori, ai deployer e agli altri soggetti coinvolti nella distribuzione di tali sistemi.

Vengono regolamentati anche i modelli di IA per finalità generali e particolare attenzione viene, inoltre, prestata ai modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico – per la capacità di impatto significativo sul mercato o sui diritti fondamentali. Infine l’AI Act individua regole specifiche per “determinati” sistemi di IA (per la capacità di interagire con persone fisiche o in determinati contesti sensibili).

Ogni azienda che fornisce, impiega, importa o distribuisce sistemi di AI (o che utilizza output di sistemi di AI) dovrà verificare se tale sistema rientra in una delle categorie tra quelle sopra indicate. Sulla base di questa analisi, infatti, discenderanno specifici obblighi in capo all’azienda.

L’AI Act prevede, difatti, a seconda dei casi, obblighi per:

  • fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell'Unione europea o in un paese terzo;
  • deployer dei sistemi di IA che hanno il luogo di stabilimento o sono situati all'interno dell'Unione europea;
  • fornitori e deployer di sistemi di IA che hanno il luogo di stabilimento o sono situati in un paese terzo, ma l'output prodotto dal sistema di IA è utilizzato nell'Unione europea;
  • importatori e distributori di sistemi di IA;
  • fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome e marchio;
  • rappresentanti autorizzati di fornitori non stabiliti nell'Unione. 
***

Il nostro team è a disposizione per fornirVi assistenza nell’attività di applicazione e implementazione della disciplina normativa dell’AI Act, attraverso, tra l'altro:

  • l’attività di due diligence sui sistemi di AI interessati;
  • la verifica dei processi e delle procedure interne;
  • l’assistenza nella redazione della documentazione prevista dalla normativa;
  • la formazione del personale;
  • l’aggiornamento sui futuri atti implementativi dell’AI Act.

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