Pseudonimizzazione e dati personali: perché la sentenza CGUE 4 settembre 2025, C-413/23 P potrebbe rappresentare un punto di svolta?

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Adriano D'Ottavio

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Sono un avvocato con una forte passione per le nuove tecnologie. Il mio obiettivo è fornire soluzioni pratiche a problemi complessi.

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Debora Stella

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Con oltre venti anni di esperienza in materia di data protection e IT, attualmente fornisco assistenza legale a primarie società italiane e internazionali su progetti locali e cross-border.

La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE” o “Corte”) nella causa C-413/23 sta suscitando un ampio dibattito in ambito giuridico, in particolare per le implicazioni in merito alla pseudonimizzazione e alla definizione “dinamica” di dato personale.

Non vi è dubbio che il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) si applichi solo ed esclusivamente ai dati personali. A tal riguardo, il considerando 26 del GDPR chiarisce, inoltre, che i principi di protezione dei dati personali non trovano applicazione rispetto alle informazioni anonime, ossia quelle informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile, o che sono state rese sufficientemente anonime da impedire o da non consentire più l’identificazione di un determinato individuo.
Diversamente, la pseudonimizzazione si configura come una forma di trattamento dei dati personali finalizzata a ridurre il rischio di identificazione diretta di un individuo. L’art. 4(5) del GDPR precisa, infatti, che essa consiste in un trattamento dei dati personali volto a scongiurare che tali dati possano essere attribuiti a un individuo specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano tuttavia conservate separatamente e protette da adeguate misure tecniche e organizzative.
Ci si potrebbe dunque domandare: può un dato pseudonimizzato, in determinate circostanze, essere assimilato a un’informazione anonima (o, in ogni caso, non personale) per colui che lo riceve?
Con questa decisione, la Corte tenta di fornire una risposta a tale domanda, offrendo un’interessante chiave interpretativa per comprendere come debba intendersi la nozione di “dato personale” in rapporto alla pseudonimizzazione.

Per approfondire leggi l'alert redatto dai nostri professionisti Adriano D'Ottavio, Debora Stella e Sveva Placidi al seguente link.

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